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Sono Amici dell’Associazione coloro i quali, pur non avendo chiesto di essere ammessi come soci, contribuiscono liberamente con versamenti non in misura fissa e non acquistano la qualifica di soci. Possono essere Amici dell’Associazione enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni private
Il Direttivo Provinciale o extra statale nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto e nel rispetto delle linee direttrici fissate dal Congresso, dal Direttivo e dal Presidente provvede a realizzare i fini statutari.
I soci dell’Associazione, sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l’attività della Associazione, l’applicazione dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dal Congresso secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
Possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Direttivo.
I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Direttivo provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.
Le modifiche statutarie sono di competenza esclusiva del Congresso. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Congresso può delegare al Direttivo la potestà di modificare tutti o parte degli articoli dello Statuto. La delega al Direttivo deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto al Congresso, a loro volta, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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